CONGEDO PER CHIUSURA DELLE SCUOLE

Per favorire una migliore conciliazione vita lavoro di lavoratori e lavoratrici del settore privato e iscritti alla gestione separata Inps è previsto un congedo straordinario di 30 giorni  in caso di chiusura delle scuole.

Chi ne ha diritto

Lavoratori e lavoratrici con figli conviventi di età fino ai 12 anni.

L’indennità prevista è del 50% della retribuzione e viene erogata dall’Inps.

Il periodo di assenza è riconosciuto a patto che l’altro genitore:                      

  • non sia disoccupato o non lavoratore;
  • non fruisca di altri congedi.

Il congedo Covid può essere fruito da un solo genitore oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni.

Comunque il totale è sempre di 30 giorni per nucleo familiare.

Il congedo può essere fruito anche a ore, ma solo per i lavoratori e le lavoratrici dipendenti (non per gli autonomi iscritti alla gestione separata)

In alternativa al congedo è prevista la possibilità per i genitori di richiedere un bonus per l’acquisto di servizi di  baby- sitting, nelle modalità e fornite dall’Inps (Circolare INPS N 73 del 17 giugno 2020).

CONGEDO PER QUARANTENA SCOLASTICA DEI FIGLI

Il decreto legge 8 settembre 2020 n 111 ha introdotto, per i genitori del settore privato e pubblico, il congedo Covid 19  per quarantena scolastica dei figli conviventi fino ai 12 anni di età.

Anche in questo caso può essere fruito da un solo genitore oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni durante la quarantena scolastica dei figli.

Per i giorni fruiti è riconosciuta al genitore una indennità del 50% del salario.

La domanda va inoltrata via web all’INPS.

Per ulteriori informazioni, consultare l’area tematica del sito INPS.